Revisione prezzi e garanzie negli appalti: pubblicata la legge di conversione del Decreto-Legge n. 13 del 24 febbraio 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge n. 41 del 21 aprile 2023, di conversione del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, contenente “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Il provvedimento contiene disposizioni in materia di revisione prezzi e garanzie negli appalti, nonché diverse previsioni derogatorie alle norme vigenti in vari settori.

Come segnalato nella circ. 238-23 di ANCE EMILIA, evidenziamo per le nostre Imprese la sezione riguardante “ARTICOLO 7-BIS – disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi”.

La nuova previsione, introdotta in sede di conversione anche grazie all’azione dell’ANCE, stabilisce che:

Le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.

La norma in commento è volta a fornire un’interpretazione logica e ragionevole della disposizione contenuta all’articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del D.L. 50/2016, che, come noto, in virtù della modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2023, in relazione agli appalti di lavori derivanti da offerte con termine di scadenza entro il 31.12.2021, ha esteso anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 la possibilità di ottenere pagamenti con prezzi aggiornati. Il dettato letterale della disposizione, infatti, era ambiguo ove precisava che le committenti prive di risorse interne, per coprire i maggiori costi relativi ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 avrebbero potuto accedere al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” solo se non avessero avuto accesso ai Fondi nel 2022.

Per tali ragioni, la nuova previsione chiarisce quale sia il giusto significato da attribuire alla disposizione, che non può essere altro che quella di evitare che, per identiche lavorazioni, le committenti possano usufruire due volte dell’accesso alle risorse dei Fondi ministeriali. In tal modo, pertanto, viene definitivamente precisato che la richiesta di accesso al Fondo nel 2023 potrà essere presentata dalla committente solo se non riguardi quelle medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali si sia già usufruito delle risorse dei Fondi ministeriali.



a