Il Consiglio ha adottato il Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR), che armonizza le norme dell’UE per la commercializzazione di tali prodotti, andrà a sostituire parzialmente il Regolamento UE 305/2011. Come ogni regolamento, sarà vincolante e direttamente applicabile anche in Italia, ossia senza necessità di essere recepito nel diritto nazionale.
Resteranno in vigore 33 articoli e gli allegati (III e il V) che disciplinano il modello della dichiarazione di prestazione e la valutazione e verifica della costanza della prestazione. I 33 articoli restano in vigore solo per i prodotti coperti da norme armonizzate già in vigore alla data di applicazione del nuovo CPR e da documenti per la valutazione europea inclusi negli elenchi già pubblicati sulla Gazzetta Europea alla data applicazione del nuovo Regolamento. Entra in vigore dopo due anni l’obbligo per gli Stati membri di stabilire sanzioni da applicare in caso di non conformità dei prodotti al nuovo regolamento.
Infatti, il nuovo CPR modifica, di fatto, la definizione stessa del “prodotto da costruzione”:
1. Stabilisce gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e degli altri operatori economici
Le informazioni sulla sostenibilità ambientale del prodotto saranno contenute nella dichiarazione di prestazione e di conformità ossia nel documento che descrive le prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali cui il prodotto deve rispondere.
In pratica, sulle dichiarazioni dovrà essere specificato il comportamento del prodotto rispetto ad una serie di indicatori, tra cui rientrano: gli effetti sul cambiamento climatico, sulla riduzione dello strato di ozono, l’eutrofizzazione delle acque, il potenziale di acidificazione dell’acqua, il consumo di acqua e l’impoverimento delle risorse che includono combustibili fossili, metalli e minerali. Ci sono poi: gli effetti sulla salute umana, dovuti alle radiazioni ionizzanti; la tossicità per l’uomo, con riferimento anche agli effetti cancerogeni e gli impatti legati all’uso del suolo.
La prestazione di sostenibilità ambientale dovrà preoccuparsi anche dell’imballaggio che sarà usato e sarà calcolata usando un software messo a disposizione gratuitamente sul sito della Commissione. Tra l’altro, il compito di convalidare i calcoli della sostenibilità ambientale eseguiti dal fabbricante spetta agli organismi notificati autorizzati a svolgere verifiche e valutazioni di parte terza, chiamati a valutare, tra l’altro, la prestazione e la conformità dei prodotti.
2. Rafforza la vigilanza del mercato e la tutela dei consumatori attraverso il sistema dei passaporti elettronici dei prodotti da costruzione
Il sistema dei passaporti elettronici dei prodotti da costruzione nasce con l’obiettivo di assicurare un accesso più immediato e semplice alle informazioni sui prodotti da costruzione, facilitare la verifica della compatibilità da parte delle Autorità nazionali e migliorare la tracciabilità dei prodotti: il Regolamento prevede, infatti, che ogni prodotto da esso disciplinato abbia un suo passaporto digitale, consultabile gratuitamente per via elettronica, che includa una serie di informazioni, facilmente consultabili, quali: la dichiarazione di conformità e di prestazione, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza e tutta la documentazione tecnica che il fabbricante redige come base per la dichiarazione di prestazione, che comprende l’uso dichiarato, tutti gli elementi che sono serviti a dimostrare la prestazione e la conformità al regolamento, le procedure messe in atto affinché il prodotto mantenga la sua conformità e il calcolo delle caratteristiche ambientali essenziali. Conterrà, inoltre, l’etichetta di sostenibilità ambientale e l’eventuale documentazione richiesta da altre normative UE. Il passaporto dovrà essere collegato ad un supporto dati per l’acquisizione automatica delle informazioni, leggibile da un dispositivo elettronico e direttamente abbinato al codice di identificazione unico che identifica un tipo di prodotto e le prestazioni delle sue caratteristiche essenziali. Alcune caratteristiche del passaporto sono già descritte nel regolamento. In particolare, il sistema per la gestione dei passaporti digitali dovrà essere interoperabile con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici e dovrà contenere informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti. Inoltre, il sistema dovrà essere accessibile per un periodo di 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al prodotto-tipo.
3. Lascia il diritto di regolamentazione delle opere di costruzione di competenza nazionale
4. Conferisce alla Commissione Europea il potere di adottare specifiche comuni a determinate condizioni quando il consueto percorso di normazione è bloccato
Il nuovo regolamento introduce un iter eccezionale per l’elaborazione delle specifiche tecniche armonizzate quando il procedimento ordinario si blocca: la Commissione UE può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche essenziali di prodotti da costruzione e i metodi di valutazione delle prestazioni se ha già richiesto ad un organismo europeo di normazione di elaborare una norma armonizzata e la richiesta non è stata accettata oppure se la norma non è stata redatta nei termini fissati o non è conforme alla richiesta.
5. Fa rispettare i requisiti per gli “appalti verdi”
Il nuovo regolamento dà alla Commissione UE il compito di adottare atti delegati per definire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione da utilizzare nelle opere pubbliche: quando un appalto richiede prestazioni ambientali minime, dovranno essere applicati i requisiti minimi stabiliti dalla Commissione UE relativamente ai prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata o da una valutazione tecnica europea. I requisiti minimi fissati dalla Commissione potranno assumere la forma di: specifiche tecniche, criteri di selezione, condizioni di esecuzione dell’appalto e criteri di aggiudicazione.