Facciamo seguito alla nostra circolare n.1000-24, per ricordare che le Imprese, aventi sede legale in Italia e quelle all’estero con una stabile organizzazione in Italia, iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, uno o più contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatesi sul territorio nazionale, in seguito all’approvazione del Decreto Ministeriale dei Ministeri Economia e Imprese.
L’obbligo di assicurazione riguarda:
– terreni e fabbricati
– impianti e macchinari
– attrezzature.
In attesa di ulteriori chiarimenti, possono essere i contratti dovranno comprendere le seguenti categorie:
– sismi
– alluvioni
– frane
– inondazioni ed esondazioni.
Informiamo, altresì, che le Amministrazioni competenti terranno conto ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali dell’eventuale inadempimento dal predetto obbligo di assicurazione da parte delle Imprese. Allo stesso modo, risulta sanzionabile anche il rifiuto o l’elusione dell’obbligo di contrarre da parte delle imprese di assicurazione, punito tramite sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
Nel caso in cui i soggetti fossero già assicurati per questo tipo di danno, l’obbligo di adeguamento dovrebbe scattare alla scadenza della polizza in essere.
Gli aspetti da ultimo citati e altri relativi ai criteri di determinazione del premio, ai limiti contrattuali per le somme assicurate necessitano di ulteriori chiarimenti, che sono già stati sollecitati dalle compagnie al Ministero. In attesa di tali riscontri il Decreto è al vaglio del Consiglio di Stato.