Obbligo di informativa per gli Associati sui contributi pubblici ricevuti ai sensi della Legge 124/2017 – art. 1 commi 125 e 129

Ricordiamo ai nostri Associati che la nostra Associazione mette a disposizione uno spazio del proprio sito web per adempiere all’obbligo di informativa sui contributi pubblici ricevuti: il servizio è finalizzato a supportare le Imprese Associate non dotate di proprio sito internet che hanno la necessità di adempiere all’obbligo di pubblicità e trasparenza introdotto dalla Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi da 125 a 129) così come successivamente modificata dal c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019).

La Legge richiamata, consultabile integralmente al seguente link, prevede a carico delle Imprese (sono esclusi i Professionisti) l’obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” effettivamente incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.

Le Imprese che redigono il bilancio CEE in forma estesa assolvono a questo obbligo inserendo la descrizione dei contributi ricevuti nell’esercizio precedente tra le informazioni della nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio ed all’eventuale bilancio consolidato, entro il termine previsto per il deposito del bilancio medesimo.

Tutte le altre Imprese hanno l’obbligo di dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, attraverso l’inserimento nel proprio sito internet o, in mancanza di tale sito, nel portale dell’Associazioni di Categoria di appartenenza.

L’obbligo di pubblicazione non sussiste nel caso in cui l’importo dei contributi pubblici erogati nella annualità precedente sia inferiore a 10.000 euro (un contributo inferiore a 10.000 euro va comunque dichiarato se la totalità dei contributi pubblici incassati nell’anno supera tale cifra).

Per chi non osserva tale obbligo è prevista una sanzione pari all’1% dei contributi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.

Gli Associati interessati, previa verifica con il proprio commercialista di fiducia per la corretta applicazione dell’obbligo, possono inviare apposita richiesta di pubblicazione all’indirizzo info@anceemilia.it, dettagliando nell’allegata tabella per ciascun contributo le seguenti informazioni:

  • Ragione sociale e Codice Fiscale
  • Soggetto erogante
  • Importo erogato
  • Esercizio finanziario
  • Causale


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