Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, n. 61 è stato pubblicato il c.d. D.L. Alluvione (decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61) che, all’articolo 7, contiene misure di sostegno al reddito dei lavoratori residenti, domiciliati o impiegati in impresa con sede legale o operativa in uno dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, attraverso lo strumento dell’integrazione salariale.
L’integrazione al reddito, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali, è riconosciuta ai lavoratori per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa e, comunque, nel limite massimo di novanta.
L‘integrazione salariale è inoltre riconosciuta, fino ad un massimo di quindici giornate, in favore dei lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei territori interessati dagli eventi. Nel secondo caso, l’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale, all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione, all’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero all’inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.
Faremo circolare di approfondimento alle Imprese Associate quando l’INPS emanerà le istruzioni operative.
Gli Uffici rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti (tel.: 051.231540 – email: info@anceemilia.it).