Fondo di Garanzia per le PMI per sostenere l’economia nel contesto del conflitto russo-ucraino.

La Commissione Europea ha autorizzato lo schema della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI strutturato come previsto dall’art. 16 del D.L. Aiuti. A partire dal 30 agosto 2022 sarà quindi possibile per le PMI presentare le domande di garanzia a valere sul Quadro Temporaneo di Crisi per sostenere l’economia nel contesto del conflitto russo-ucraino (Temporary Crisis Framework).

Al regime de minimis e al regime di esenzione, si aggiunge infatti tale nuovo regime di aiuti che prevede un tetto massimo pari a 500.000 euro per le imprese dell’industria e del commercio. 

Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale crisi in Ucraina, ad esempio determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.

Le operazioni finanziarie devono inoltre rispettare i seguenti requisiti:

  • durata massima non superiore a 8 anni
  • importo del finanziamento non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
  • 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi; o 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
  • fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario nei successivi 12 mesi.

Alle richieste ammissibili alla garanzia del Fondo si applicheranno le seguenti coperture:

  • 80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento;
  • 80% in favore di operazioni finanziarie per esigenze di liquidità, per le imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3,4 e 5 del modello di valutazione del Fondo;
  • 60% in favore di operazioni finanziarie per esigenze di liquidità, per le imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo;
  • 90% in favore di operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico (solo per questa tipologia di operazioni è prevista la gratuità dell’intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’attuale emergenza bellica, indicati dall’Allegato I alla comunicazione della CE 2022/C13I/01)

Le misure a valere sul Temporary Crisis Framework saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022. 

FONTE: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



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