In conseguenza del maltempo che, nel periodo 22-27 luglio 2023, ha interessato i territori di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena (e per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza nazionale), la Regione Emilia-Romagna aveva emanato il Decreto n. 163/2023 recante le prime misure di immediato sostegno a soggetti privati e attività economiche e produttive.
Nei giorni scorsi, la Regione Emilia-Romagna ha poi emanato il Decreto n. 188/2023 che proroga al 31 gennaio 2024 il termine per la presentazione delle domande di contributo e differisce al 11 marzo 2024 il termine previsto per l’espletamento dell’attività istruttoria e differisce al 11 marzo 2024 il termine previsto per l’espletamento dell’attività istruttoria e l’invio, da parte degli Organismi Istruttori all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, degli elenchi riepilogativi delle domande ammissibili a contributo
Il provvedimento si suddivide in due Direttive per Privati e Imprese di cui, di seguito, Vi riportiamo un breve riassunto.
PRIVATI – Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione delle prime misure di immediato sostegno a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio residenziale in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.
I contributi sono concessi, entro il massimale di € 5.000,00, per i danni occorsi all’abitazione principale del proprietario o del terzo e alle parti comuni di un edificio residenziale in cui sia presente almeno un’abitazione principale che si trovino in nesso causale con gli eventi calamitosi di luglio 2023.
Il sostegno economico è finalizzato al ripristino che risulti strettamente indispensabile ad assicurare la fruibilità dell’immobile mediante uno o più interventi.
Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, a pena di decadenza dal contributo concesso. Qualora gli interventi di ripristino dei danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00 non possano essere eseguiti per lotti funzionali (quindi per un primo lotto di € 5.000,00) l’esecuzione unitaria degli stessi potrà avvenire, a valere sulle risorse pubbliche, entro il termine che verrà stabilito da successivi provvedimenti disciplinanti l’eventuale 2° fase con relativo stanziamento dei fondi statali.
I soggetti interessati devono presentare all’Amministrazione Comunale nel cui territorio sono ubicati i beni danneggiati la domanda di contributo/ricognizione dei danni, utilizzando l’apposito modulo presente all’interno del Decreto n. 163, , entro il termine del 31 gennaio 2024.
IMPRESE – Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione delle prime misure di immediato sostegno a favore delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì- Cesena
Il Decreto definisce i termini e le modalità per la concessione delle prime misure economiche di immediato sostegno (1° fase) in favore degli esercenti un’attività economica e produttiva, i cui beni immobili e mobili, strumentali all’esercizio dell’attività, sono stati danneggiati dagli eventi calamitosi (venti di burrasca, grandinate, inondazioni, frane) verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023.
Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi di luglio 2023, il contributo, entro il massimale di € 20.000,00, è finalizzato ad uno o più degli interventi, esclusivamente per l’immediata ripresa della capacità produttiva intesa come capacità dell’immobile e/o dei beni mobili danneggiati di renderla pienamente operativa, una volta ripristinati.
L’immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che, fin dalla data dell’evento calamitoso, l’impresa, per l’esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es. affitto, comodato).
L’impresa che ha cessato l’attività o trasferito la proprietà dell’azienda ad altra impresa dopo l’evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l’impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile; l’impresa che ha cessato l’attività o trasferito la proprietà dell’azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato, salvo i casi previsti dall’art. 9, c. 3, All. 2.
Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, a pena di decadenza dal contributo concesso. Qualora gli interventi di ripristino dei danni di importo complessivo superiore ad € 20.000,00 non possano essere eseguiti per lotti funzionali (quindi per un primo lotto di € 20.000,00) l’esecuzione unitaria degli stessi potrà avvenire, a valere sulle risorse pubbliche, entro il termine che verrà stabilito da successivi provvedimenti disciplinanti l’eventuale 2° fase con relativo stanziamento dei fondi statali.
In particolare, i soggetti interessati devono inviare, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Comunale, entro il termine del 31 gennaio 2024, la domanda di contributo/ricognizione dei danni, utilizzando l’apposito modulo presente all’interno del Decreto n. 163.