In data 20 giugno u.s., l’ANCE ha partecipato alla riunione, convocata dal Ministero del Lavoro, sul tema dell’emergenza climatica, alla quale erano presenti Confindustria e altre Associazioni datoriali confederali e le OO.SS. confederali (nonché le Associazioni del settore agricolo).
L’incontro, alla presenza del Sottosegretario On. Claudio Durigon, era finalizzato ad un confronto sull’esame delle iniziative e delle misure da adottare per far fronte alle emergenze climatiche, analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno.
In proposito, dopo gli interventi di Confindustria e delle altre Parti Sociali confederali su temi di carattere generale e intersettoriale (inclusa la possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa), l’ANCE ha evidenziato la necessità di reintrodurre la disposizione, adottata l’anno scorso con il DL n. 98/2023 per il solo periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, che, per l’edilizia, equipara i criteri di calcolo dei limiti di durata della CIGO a quelli previsti per gli altri settori produttivi interessati da tale istituto. In quell’occasione, il Legislatore aveva esteso per la prima volta anche all’edilizia il principio della non computabilità degli eventi oggettivamente non evitabili ai fini dei limiti di durata della CIGO.
Si ricorda, infatti, che, in base alla normativa ordinaria, per la generalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO, ad eccezione dell’edilizia, i periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa imputabili a “eventi oggettivamente non evitabili”, quali ad esempio gli eventi meteorologici o le calamità naturali, non sono computati nel limite di durata massima delle 52 settimane nel biennio mobile.
L’ANCE aveva già chiesto, in occasione dell’iter parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio 2024, che la suddetta disposizione del DL n. 98/2023 fosse resa strutturale. Tuttavia, come è noto, non essendo stata accolta tale richiesta, dal 1° gennaio 2024 è tornata ad applicarsi la normativa ordinaria, in base alla quale per l’edilizia, diversamente dagli altri settori e pur in presenza di un’aliquota contributiva più alta, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono conteggiati nel limite massimo di durata della CIGO (52 settimane nel biennio mobile).