DL 4/2024 : introdotte misure di sostegno per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024, è stata pubblicata la Legge che converte, con modificazioni, il Decreto Legge n. 4/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Tra le misure contenute nel provvedimento in materia di lavoro, segnaliamo, in particolare:

  1. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale

 

Ai lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese, è riconosciuta dall’INPS, per l’anno 2024, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali, per un periodo non superiore a sei settimane prorogabile fino a un massimo di dieci settimane.

Ai fini del riconoscimento dell’integrazione al reddito, sarà necessario:

  • stipulare, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati nel quale sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori;
  • comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati;
  • trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati e l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei relativi requisiti.
  • La predetta integrazione al reddito, oltre a non essere soggetta a contributo addizionale, è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.lgs. n. 148/2015 e i periodi autorizzati non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale.

 

  1. Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale

 

In via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, le nuove imprese:

  • costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse;
  • da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori;

possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria contenente un progetto industriale di politica attiva.

In presenza di tali condizioni, al datore di lavoro spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

L’esonero contributivo spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero:

  • non spetta con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi;
  • è compatibile con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all’occupazione dei lavoratori.

 

Informiamo, altresì, che l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative alla misura di sostegno. Per il dettaglio, invitiamo i nostri Associati a consultare la nostra circolare n.415/2024.



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