Decreto “Transizione 5.0”: tutti i dettagli per la prenotazione dei fondi

Come già comunicato con la nostra circolare, la Legge 29 aprile 2024, n. 56 ha introdotto i benefici fiscali riconosciuti nell’ambito del c.d. “Piano Transizione 5.0”, il programma che mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta.

Il Piano prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

Segnaliamo, quindi, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si appresta a pubblicare il Decreto attuativo del “Credito d’imposta Transizione 5.0”.

Riportiamo, di seguito, i dettagli d’interesse per le imprese e gli operatori del settore:

  • Tempistiche: saranno ammissibili i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. L’avvio è la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni. La data di ultimazione degli investimenti è determinata in modi diversi a seconda che si tratti dei beni strumentali (allegato A e B), dei beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e della formazione. Il 28 febbraio 2026 è il termine ultimo per fornire la certificazione ex post.

 

  • Ridefinizione degli investimenti esclusi: rispetto al Decreto dello scorso marzo, vengono introdotte alcune eccezioni ai motivi di esclusione degli investimenti dovute alla necessità di rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH).

 

  • Spese ammissibili: moduli fotovoltaici, sistemi di stoccaggio, servizi ausiliari e trasformatori. Il dimensionamento massimo dell’impianto che non potrà eccedere il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva e il costo massimo ammissibile degli impianti di produzione (variabile da 780 €/kWe a 2.970 €/kWe a seconda della taglia e del tipo di fonte rinnovabile) e di stoccaggio 900 €/kWh.

 

  • Formazione: l’attività di formazione dovrà avere una durata minima di 12 ore e dovrà essere mirata sui temi della transizione energetica e digitale dei processi produttivi. Tale voce di spesa è ammessa nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e, in ogni caso, fino a 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

  • Riduzione dei consumi energetici: il risparmio viene calcolato confrontando la stima dei consumi energetici a regime con i consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento. Nel caso in cui il progetto di investimento abbia per oggetto più processi produttivi il risparmio va calcolato sulla struttura produttiva. Qualora non si disponesse di dati energetici registrati, il calcolo verrà effettuato sulla base di una stima.

 

  • Soggetti abilitati a rilasciare la certificazione del risparmio energetico: oltre a EGE ed ESCO saranno abilitati gli organismi di valutazione della conformità accreditati secondo alcuni standard UNI EN ISO e gli ingegneri iscritti nelle sezioni A degli Albi professionali in possesso di alcuni diplomi di laurea tra cui ingegneria industriale, elettrica, elettronica dell’automazione, meccanica e chimica.

 

  • Aliquote per crediti d’imposta: sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento.

 

  • Prenotazione delle risorse e l’ottenimento del credito d’imposta: in primo luogo, per accedere al credito d’imposta, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato che sarà messo a disposizione dal GSE:
  1. una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo;
  2. un’apposita certificazione ex ante, rilasciata da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, attestante l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmetterà mensilmente, con modalità telematiche, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, inoltre, le imprese devono inviare al GSE:

  1. una comunicazione necessaria a dimostrare l’esecuzione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione per gli investimenti agevolabili, da trasmettere. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell’investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025;
  2. comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In base a tali comunicazioni sarà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

Comunicazione finale: le imprese, infine, devono comunicare il completamento dell’investimento ed il conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e a corredare tale comunicazione di apposita certificazione ex post rilasciata da soggetto abilitato. I contenuti dettagliati della documentazione e delle comunicazioni verranno definiti con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

La data di apertura della fase di prenotazione dei fondi verrà stabilita con un prossimo provvedimento da emanare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del Decreto attuativo.