Ricordiamo ai nostri Associati che, con il Provvedimento n. 332648 del 22 settembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per PRIVATI sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%” e le relative istruzioni.
Come già informato nella precedente comunicazione, dal 2 al 31 ottobre sarà possibile presentare online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, la domanda per accedere al contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi agevolati col Superbonus al 90%: si tratta del contributo riservato alle persone fisiche che, nel 2022, hanno avuto un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro e che sono titolari del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) sull’immobile oggetto di intervento agevolato.
Si ricorda che il contributo in questione è stato previsto dal Decreto Legge cd. Aiuti quater (art. 9, co.3, DL 176/2022 – legge 6/2023) a favore dei contribuenti con reddito non superiore a 15.000 euro (calcolato in base ai criteri definiti dallo stesso decreto come somma dei redditi dei familiari) per finanziare gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari da questi possedute ed adibite ad abitazione principale. Tra i beneficiari vengono compresi anche gli eredi che conservano la detenzione materia e diretta dell’immobile, relativamente agli interventi imputati al de cuius.
Il contributo riguarda esclusivamente i bonifici effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 ed è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute dal richiedente, o a lui imputate in caso di lavori condominiali, entro un limite massimo di 96.000 euro riferito all’intera spesa sostenuta: le risorse finanziarie stanziate, pari a 20 milioni di euro, saranno infatti ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di ripartizione sarà comunicata, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2023.
Per quanto riguarda il contenuto dell’istanza, il Provvedimento chiarisce che, oltre al codice fiscale del richiedente, del de cuius o del rappresentante legale, e l’IBAN del richiedente, occorrerà inserire una dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’ottenimento del contributo a fondo perduto:
- titolarità di un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a euro 15.000 determinato secondo il criterio del “quoziente familiare”;
- sostenimento delle spese agevolate con il Superbonus al 90% tra il 1° gennaio 2023 il 31 ottobre 2023;
- titolarità, all’avvio dei lavori, del diritto di proprietà, almeno in quota, o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- i dati catastali dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (quadro A), le istruzioni chiariscono che all’interno della procedura web di presentazione della domanda sarà possibile accedere ad un link per la richiesta della visura catastale dell’immobile, in quanto l’inesatta indicazione di questa informazione può causare lo scarto della domanda;
- i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare del richiedente e rispettivi redditi complessivi conseguiti nell’anno di imposta 2022 (quadro B sezione I), al fine di definire il reddito di riferimento del richiedente secondo il cd. “quoziente familiare”;
- l’ammontare della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente o dagli eventuali possessori dell’immobile (quadro B sezione II). Nell’ammontare della spesa agevolabile, determinato per ciascun soggetto in relazione alle spese sostenute per gli interventi effettuati sull’immobile, vanno considerati anche gli importi riferiti alle spese condominiali. In tal caso, come chiarito dalle istruzioni, occorre che il condòmino che richiede il contributo acquisisca dall’amministratore i dati relativi all’importo addebitato alla sola unità immobiliare indicata nel quadro A e solo per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023;
- il riepilogo delle spese che consente di determinare l’entità del contributo (quadro C).
In caso di errore sarà possibile presentare una nuova istanza in sostituzione di quella già trasmessa. In tal caso, farà fede l’ultima tra le istanze presentate entro il 31 ottobre. L’Agenzia chiarisce che sarà anche possibile presentare una rinuncia al contributo, sempre utilizzando il modello in questione e sempre entro il 31 ottobre.
A seguito della presentazione dell’istanza verrà rilasciata una ricevuta di presa in carico della domanda, oppure una ricevuta di scarto conseguente ai controlli effettuati dall’Agenzia sulle informazioni contenute nelle istanze.
L’erogazione del contributo sarà effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza.
In allegato, il Provvedimento in oggetto, il modello per l’istanza e le relative istruzioni per la compilazione.