ANAC, con le delibere n. 376 e 377, richiama le stazioni appaltanti ad applicare scrupolosamente le regole sul conflitto di interesse.
Il caso oggetto delle pronunce dell’Authority riguardava una società in house, operante quale stazione appaltante, che ha proceduto alla selezione per due affidamenti diretti per servizi di trasloco mediante l’albo aziendale dei fornitori, non effettuando la verifica dei requisiti (generali o speciali) in ragione dell’esiguità degli importi e senza alcuna indicazione in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse del RUP (Responsabile Unico del Procedimento).
ANAC ha dunque comunicato l’avvio del procedimento per violazione dell’articolo 42 del decreto 50/2016, in riferimento all’omessa verifica del potenziale conflitto di interesse nell’ambito dei due affidamenti diretti e più in generale in riferimento alle modalità di gestione e verifica del conflitto di interesse nell’ambito dell’iscrizione all’albo dei fornitori da parte della stazione appaltante.
Nella delibera n.377, ANAC ricorda che il personale della stazione appaltante deve presentare la dichiarazione di (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse al momento dell’assunzione dell’incarico. La stazione appaltante è tenuta a una scrupolosa applicazione delle regole poste a presidio del conflitto di interesse, in quanto si tratta di procedure peculiari, caratterizzate da un ridotto o assente confronto competitivo dove l’operatore economico è scelto discrezionalmente e direttamente dal personale della stazione appaltante.
Le regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse devono essere rispettate anche nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi un albo fornitori per l’assegnazione di affidamenti diretti.
La delibera n. 376, che si pone sulla stessa scia della n. 377, pone l’attenzione sulle modalità di rilascio della dichiarazione sui conflitti di interesse; nel caso oggetto della delibera, la stazione appaltante ha acquisito le dichiarazioni, ma non le ha protocollate per evitare un aggravio burocratico. ANAC non condivide la giustificazione, ritenendo l’adempimento poco impegnativo, chiarendo che il RUP deve rivolgere le dichiarazioni al soggetto che lo ha nominato e al contempo l’amministrazione di appartenenza deve provvedere alla raccolta, protocollazione e conservazione delle stesse.
La raccomandazione pro futuro è di protocollare le suddette dichiarazioni con modalità tali da garantire la certezza della data e l’identità del soggetto dichiarante.