Alluvione 2024, prima misura economica di immediato sostegno: contributi di 5.000 euro per le famiglie colpite

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 310-25, per informare che, a mezzo dell’Ordinanza del Capo Dipartimento protezione civile (OCDPC) n. 1135 del 2 aprile 2025, sono state disposte le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione per fronteggiare le più urgenti necessità, riconoscendo ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile, un contributo fino a un massimo di 5.000 euro.

 

È possibile richiedere il contributo per:

a) il ripristino, anche parziale, dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa;

b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell’abitazione solo nel caso in cui l’abitazione sia stata danneggiata;

c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione e/o delle sue pertinenze;

d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione, dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;

e) la sostituzione, o il ripristino, o l’acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all’interno della abitazione e/o delle sue pertinenze, allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana;

f) la sostituzione o il ripristino degli impianti di erogazione di servizi essenziali per l’abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o impianti idrici e fognari) presenti all’interno delle pertinenze dell’abitazione principale, abituale e continuativa, anche se l’abitazione non ha subito direttamente danni.

Il contributo può essere riconosciuto anche per il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilità dell’edificio. In tal caso, il contributo è richiesto dall’amministratore del condominio, ove costituito, ovvero da uno dei proprietari a tal fine delegato.

 

Sono ritenuti ammissibili soltanto i giustificativi relativi alle seguenti tipologie di spesa:

  1. elementi strutturali;
  2. finiture interne ed esterne;
  3. serramenti interni ed esterni;
  4. impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari), elettrico, fotovoltaico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione;
  5. ascensore, montascale;
  6. pertinenza;
  7. area e fondo esterno necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione o delle pertinenze;
  8. pulizie e rimozione acqua/fango/detriti;
  9. eventuali adeguamenti obbligatori per legge;
  10. prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale ed IVA) nei limiti del 10% dei lavori al netto dell’IVA, se necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia e tecnica;
  11. arredi presenti nell’abitazione;
  12. elettrodomestici presenti nell’abitazione;
  13. elettrodomestici presenti nelle pertinenze;
  14. materiale didattico;
  15. stoviglie e utensili di uso comune;
  16. abbigliamento (nel limite del 10% del contributo spettante).

 


Il contributo è erogato in due tranche: un acconto di 3.000 euro e un successivo saldo di 2.000 euro.

L’Ordinanza ha fissato al 30 giugno 2025 il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto e al 30 settembre 2025 il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo del contributo per l’immediato sostegno (CIS).

È possibile presentare contestualmente domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga già di tutta la documentazione giustificativa necessaria (fatture e quietanze di pagamento), compilando l’apposita modulistica disponibile sul sito regionale della Protezione Civile regionale.

 



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