Agevolazioni regionali per Piccole Imprese di recente costituzione. Riapertura termini: 19 febbraio 2024

Dal 19 febbraio al 29 marzo 2024, le Piccole Imprese regionali iscritte da meno di 5 anni al Registro Imprese, dotate di una pre-delibera bancaria di una delle banche aderenti al Fondo Starter (elenco istituti di credito convenzionati), di un piano economico-finanziario e preventivi di spesa, possono inviare domanda di agevolazione on-line al seguente link: https://fondostarter.artigiancredito.it/account/login/?backurl=%7e%2fdomanda-online%2f%3fidC%3d61749&backurlchk=1091896479&idC=61757

La procedura prevede un’istruttoria entro 60-90 giorni dalla presentazione della domanda basata su una valutazione della capacità di restituzione del finanziamento e sulla qualità innovativa ed economico-finanziaria del progetto.

L’erogazione avviene successivamente alla rendicontazione di almeno il 50% delle spese ammesse entro i 4 mesi successivi alla concessione dell’agevolazione.

In sede di rendicontazione sarà necessario completare la verifica, svolta in parte in sede di domanda, di aver soddisfatto il principio DNSH, ovvero di non aver arrecato un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Le spese ammissibili sono quelle effettuate dalla domanda fino ai 12 mesi successivi, con possibilità di proroga di 4 mesi, la concessione del finanziamento relative a:

  • Acquisto/Ristrutturazione/ampliamento fabbricati
  • Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software, arredi
  • Licenze, marchi, brevetti, avviamento in caso di acquisto di azienda o ramo di azienda
  • Promozione commerciale (fiere comprese)
  • Consulenze specialistiche, personale, scorte, locazioni (max 50% del totale)

L’agevolazione, a fronte di un finanziamento bancario tra i 20 e i 500 mila euro di durata tra 1,5 e 8 anni, consiste nell’applicazione di un tasso medio ponderato nullo per il 75%  relativo alla provvista di fonte pubblica regionale e l’Euribor 6 mesi+spread massimo 4,99% per il 25% relativo alla provvista di fonte bancaria.

In entrambi i casi puĂČ essere richiesta garanzia al beneficiario.



a