L’Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ha pubblicato, in data 26 gennaio 2024, l’avviso di riapertura del Portale ENEA per la trasmissione delle pratiche legate ai lavori di efficientamento energetico, che abbiano una data di fine lavori nel 2024.
L’adempimento riguarda sia l’Ecobonus che il Bonus Casa.
Per quanto riguarda l’Ecobonus (elenco degli interventi ammessi a detrazione), occorre trasmettere all’ENEA le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso l’allegato A al Dm 19 febbraio 2007 e la scheda informativa (allegato E o F), relativa agli interventi realizzati.
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati è stato esteso anche al Bonus Casa (elenco degli interventi ammessi a detrazione).
Tra le spese sostenute vanno segnalate anche quelle per gli elettrodomestici che accedono al Bonus Mobili.
In questo caso, la trasmissione delle informazioni, non riguarda però tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili: la comunicazione va effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Solo per questa comunicazione, con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate, condividendo un parere espresso dal Ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.
Per l’Ecobonus, invece, la comunicazione mancata o tardiva comporta la perdita dei bonus (anche se è sanabile con la remissione in bonis), a condizione che l’adempimento sia effettuato:
- prima della contestazione della violazione ovvero prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- versando anche la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, Dlgs n. 471/1997) entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile.
Per “data di fine lavori” si intende:
- la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori;
- se prevista, la data di avanzamento lavori anche parziale;
- se prevista, la data della dichiarazione di conformità.
Nel caso degli elettrodomestici la data decorre da quella in cui è stato fatto il bonifico o da quella presente su qualunque altro documento di acquisto ammesso (es. fattura).
Qualora gli interventi rientrino in edilizia libera, la data di fine lavori va dimostrata con un’autocertificazione che riporti:
- dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
- dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
- estremi catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
- data di inizio dei lavori;
- dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.
La dichiarazione va poi firmata e conservata, e presentata all’Agenzia delle Entrate solo su richiesta.
Si sottolinea che la data di messa online del portale fa scattare il contatore per gli interventi che hanno chiuso i lavori a partire da gennaio del 2024: per questi lavori il termine di 90 giorni per l’invio delle pratiche inizia a decorrere dal 26 gennaio, momento nel quale la procedura telematica per quest’anno è stata attivata.