In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative, ricordiamo che è possibile fare ricorso alla CIG Ordinaria.
Il datore di lavoro, in questi casi, può invocare la causale “eventi meteo” anche nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate tali le temperature superiori a 35° centigradi.
L’INPS ha precisato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono comportare l’accoglimento della domanda di CIGO, qualora venga in rilievo la valutazione non solo della temperature rilevata dai bollettini meteo, ma anche la temperatura c.d. percepita, che è più elevata di quella reale.
Per il riconoscimento della CIGO, anche quando le temperature siano inferiori a 35° centigradi, rilevano anche il tipo di lavorazione in atto e le modalità con cui la stessa viene svolta. Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore.
In particolare nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica ivi allegata, vanno indicate:
- solo le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime.
Per gli approfondimenti, rimandiamo le Imprese alla nostra circolare 474-22.