Per la prima volta, un’intera sezione del Codice degli Appalti (art.19-36) viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici: vengono stabiliti i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo.
Il nuovo Codice recepisce l’esigenza di “definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività”, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.
Partendo dal Codice di Amministrazione Digitale, viene costituito l’Ecosistema Nazionale di Approvvigionamento digitale (E-Procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (articolo 22) e la confluenza delle informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.
In tale ecosistema, diviene quindi centrale la Banca Dati ANAC e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali e speciali.
In allegato, il manuale sull’attuazione dell’Ecosistema Nazionale di E-Procurement.