Fondo del Ministero delle Imprese per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.

A partire dalle ore 12 del 10 novembre e sino alle ore 12 del 30 novembre 2022, le imprese nazionali danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina potranno richiedere contributi a fondo perduto, fino ad tetto massimo di 400.000 euro, per compensare il calo di fatturato derivante da contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti e crisi nelle catene di approvvigionamento.

Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022, incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 (per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
c) hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, un calo di fatturato di almeno il 30 % rispetto all’analogo periodo del 2019.
Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) hanno sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritti e attivi nel Registro delle imprese;
e) non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
f) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

FONTE: MiSE