In relazione al tema in oggetto, particolarmente sentito dalle Imprese Associate, riteniamo utile riepilogare lo stato delle cose, sulla base delle norme attualmente in vigore e sulla base delle informazioni ufficiali e ufficiose ad oggi in nostro possesso.
Premettendo che il testo normativo di riferimento in tema di cessione dei crediti è l’articolo 121 del Decreto Rilancio n. 34/2020, evidenziamo che la cosiddetta quarta cessione, il divieto di cessione parziale del credito d’imposta e l’attribuzione allo stesso di un codice identificativo univoco sono disposizioni normative già in vigore, che si applicano tuttavia alle Comunicazioni dell’opzione sconto in fattura/cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Pertanto non riguardano i crediti di imposta già acquisiti, quelli presenti attualmente nel cassetto fiscale dell’impresa.
Per completezza, riportiamo di seguito i commi specifici che contengono le disposizioni richiamate, nella versione attualmente in vigore, così come recentemente modificati dal Decreto Legge “Sostegni-ter” e dal Decreto Legge “Energia/Bollette” (entrambi già convertiti in legge).
Comma 1
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122 -bis , comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122 -bis , comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Comma 1-quater
I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
In relazione al Superbonus 110%, il Consiglio dei Ministri il 2 maggio u.s. ha approvato il Decreto Legge “Aiuti” (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Il decreto concede, come ci si aspettava, una mini proroga di tre mesi del termine ultimo per l’effettuazione di lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (dal 30 giugno al 30 settembre 2022) per le unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo.
Nel provvedimento, molto atteso da banche e imprese, nulla è scritto sul tema delle cessioni dei crediti, nessuna modifica del comma 1-quater sopra richiamato, nessun chiarimento interpretativo su cosa si intenda operativamente per cessione parziale.
L’aspettativa per qualche modifica era alta e generalizzata, soprattutto in considerazione dell’intervento del Ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco, nel corso del Question time alla Camera del 27 aprile u.s. (risposta all’interrogazione n. 3-02917 in cui viene chiesta la possibilità di prevedere sempre la cessione banca-correntista, e non solo al quarto passaggio, e il depotenziamento del divieto di cessione frazionata). Riportiamo di seguito, alcuni stralci dell’intervento del Ministro:
- non è in alcun modo intenzione del Governo bloccare tale circolazione, che alla lunga potrà, invece, essere favorita proprio dalle misure antifrode;
- per quanto riguarda la possibilità di consentire sempre la cessione banca-correntista e non solo al quarto passaggio, tale ulteriore previsione verrà introdotta dal Governo in un prossimo intervento normativo;
- le nuove disposizioni dovrebbero prevedere che il correntista che acquista il credito in banca non possa, però, a sua volta effettuare ulteriori cessioni;
- con riferimento alla possibilità di depotenziare il divieto di cessione frazionata, si osserva che la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo;
- la reintroduzione della possibilità di cedere parzialmente il credito senza alcun limite di frazionamento è invece incompatibile con l’attribuzione di un codice identificativo univoco al credito ceduto, prevista dall’attuale normativa;
- si ritiene che l’impegno per il Governo a prorogare oltre il 30 giugno 2022 i termini per il raggiungimento del 30 per cento dei lavori per le case unifamiliari e le villette per accedere al superbonus 110 per cento non presenti particolari criticità e che, pertanto, non vi siano impedimenti alla sua approvazione in un prossimo veicolo legislativo.
Alla luce di tutto ciò, attraverso un combinato disposto tra la lettura testuale del comma 1-quater e le recenti dichiarazioni del Ministro Franco, in via interpretativa sembrerebbe possibile la cessione delle singole annualità in cui è frazionato il credito, ma vietato il frazionamento all’interno della singola annualità.
ANCE a tutti i livelli sta invocando caldamente un provvedimento chiarificatore (emendamento in fase di conversione del decreto? circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate? altro?), prioritario e indispensabile per riattivare il mercato delle cessioni dei crediti.
Nell’assicurare il massimo impegno di ANCE EMILIA sul tema per il quale forniremo puntuali aggiornamenti, rimaniamo a completa disposizione.