Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 1 che introduce ulteriori disposizioni collegate alla pandemia da Covid-19.
Una delle principali novità introdotte dal decreto riguarda l’introduzione, dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, dell’obbligo vaccinale per i cittadini, italiani o stranieri che risiedono nel territorio italiano, che abbiano compiuto i 50 anni di età. Tale obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il termine del 15 giugno 2022.
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui sopra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 in uno dei seguenti casi:
- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (booster) entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19.
Inoltre, dal 10 gennaio e fino al 31 marzo 2022, il super Green Pass, o Green Pass rafforzato, sarà obbligatorio quasi ovunque, tranne che nei negozi e per i servizi essenziali. Bisognerà dunque avere il super Green pass per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, mangiare nei locali (sia all’aperto sia al chiuso), per entrare in alberghi, fiere e impianti sciistici.
Dal 20 gennaio e fino al 31 marzo 2022 sarà consentito l’accesso ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) esclusivamente ai soggetti in possesso del Green Pass base o rafforzato.
Dal 1 febbraio e fino al 31 marzo 2022, sarà consentito l’accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, esclusivamente ai soggetti in possesso del Green Pass base o rafforzato.
Cambiano anche le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Nelle scuole elementari, con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Per la scuola medie, licei, istituti tecnici, ecc., fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Dal 15 febbraio, poi, per tutti i lavoratori (pubblici e privati), collaboratori e professionisti di almeno 50 anni scatterà l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass rafforzato all’ingresso del luogo di lavoro.
Per i lavoratori soggetti all’obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, è prevista una sanzione da € 600,00 a € 1.500,00 nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo. Si tratta della stessa sanzione già in vigore in via generale per i lavoratori tenuti al possesso del Green Pass base che ne siano invece privi.
Ricordiamo che sono altresì previste sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano di verificare il possesso del Green Pass base o rafforzato (quest’ultimo per chi ha compiuto i 50 anni di età) da parte dei lavoratori.
Per ulteriori approfondimenti sul tema del Green Pass sui luoghi di lavoro, per le istruzioni operative in merito alla gestione dell’obbligo, per i documenti aziendali necessari alla gestione delle verifiche negli uffici e nei cantieri rimandiamo alla nostra Circolare 12/2022 e al “Kit Green Pass di Ance Emilia”, in aggiornamento sul nostro portale online.