Il 5 ottobre scorso si è svolta l’audizione informale dell’ANCE in videoconferenza presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del DL 127/2021 recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (DDL 2394/S).
La delegazione associativa ha ricordato, in premessa, il favore che ANCE ha sempre espresso nei confronti di un provvedimento che rendesse la certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) obbligatoria nei luoghi di lavoro.
Del resto, fin dall’inizio della pandemia, le peculiarità che contraddistinguono il settore delle costruzioni, hanno determinato la necessità di definire appositi protocolli di settore volti a consentire la ripresa delle attività produttive in totale sicurezza e nel rispetto delle regole, a tutela, in particolar modo, delle maestranze che operano nel settore.
L’ANCE è stata una delle prime associazioni di categoria, infatti, a sottoscrivere due Protocolli contenenti misure per la prevenzione e la tutela della sicurezza dei lavoratori, uno con il Ministero Infrastrutture e Trasporti, ANAS e RFI, oltre che con i Sindacati nazionali edili, l’altro con tutte le parti sociali dell’edilizia, artigiani, cooperative e piccole imprese, con relative procedure operative definite con l’ente bilaterale di settore.
L’attenzione dimostrata dal sistema edile e l’efficacia delle scelte adottate emergono dalla lettura dei rapporti mensili che l’INAIL pubblica sugli infortuni da Covid, il cui numero in edilizia è, ad oggi, molto contenuto.
Ciò posto, rimaneva la necessità di un intervento di carattere generale – quale quello introdotto dal D.L. n. 127/2021 qui in esame – che garantisse l’operatività delle imprese e che si aggiungesse alle misure anti contagio, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e consolidare la ripresa economica salvaguardando anche i posti di lavoro, minacciati dal virus ormai da troppo tempo.
Passando ad esaminare le norme del provvedimento il Presidente ha, quindi, evidenziato alcune criticità nella formulazione del testo. In particolare, in base alle disposizioni introdotte, i datori di lavoro potranno verificare, al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro o a campione, esclusivamente il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori, senza però sapere, per motivi legati alla tutela della privacy, se tale certificazione sia comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus stesso.
Tale preclusione, però, mal si concilia con la necessità del datore di lavoro di organizzare preventivamente la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, soprattutto in un settore, quale quello dell’edilizia, dove l’attività è spesso realizzata da squadre composte da specifiche professionalità, per cui l’assenza imprevista anche di un solo lavoratore può comportare l’impossibilità di proseguire con i lavori. Inoltre, molti lavoratori si recano direttamente presso il luogo di svolgimento della prestazione, senza passare preventivamente presso la sede o il magazzino dell’azienda.
Più in generale, occorre snellire il più possibile gli adempimenti a carico del datore di lavoro per la verifica del possesso del Green Pass. Si pensi all’onere organizzativo di tale verifica all’interno di cantieri in cui siano presenti più imprese esecutrici, oltre ai vari fornitori, lavoratori autonomi e liberi professionisti. Si rischia evidentemente una duplicazione di adempimenti, con il conseguente allungamento dei tempi di tale verifica.
A tal fine, è necessario che nel testo del D.L. n. 127/2021 sia introdotto in maniera esplicita l’obbligo, per il lavoratore che non sia in possesso di Green Pass, di comunicarlo al datore di lavoro con congruo preavviso rispetto all’inizio della prestazione lavorativa in un determinato arco temporale. Ciò consentirebbe all’impresa di fronteggiare con un minimo di preavviso le difficoltà organizzative derivanti dall’eventuale assenza del Green Pass per uno o più dipendenti.
Inoltre, è necessario consentire a tutte le imprese, anche con organico dai 15 dipendenti in su, di poter sospendere i dipendenti privi di Green Pass, fin dal terzo giorno di assenza ingiustificata, per poterli sostituire con lavoratori assunti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 81 del 2015, e/o con lavoratori in somministrazione, anche per un termine più ampio dei 10 giorni previsti dal decreto legge n. 127 del 2021, prorogabile e/o rinnovabile anche più di una volta, fino alla data del 31 dicembre 2021 o comunque fino a quella di cessazione dello stato di emergenza.
Occorre, altresì, introdurre un’apposita disposizione che sollevi l’impresa da eventuali responsabilità per inadempimento nei confronti del committente qualora si verifichi un ritardo nell’esecuzione dei lavori causato dall’assenza di uno o più lavoratori (dell’impresa affidataria o dell’impresa subappaltatrice) per mancato possesso del Green Pass.
In conclusione, è auspicabile che vengano adottate in tempi rapidi le iniziative più opportune per snellire le procedure di controllo della certificazione verde da parte dei datori di lavoro e che venga intrapresa un’azione ancora più incisiva che introduca, in via generale, l’obbligo vaccinale ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.
In allegato il documento consegnato agli atti della Commissione con il dettaglio delle osservazioni e proposte ANCE.
Fonte: ANCE