Si è tenuta in data 26 novembre u.s.,l’Audizione ANCE alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, sullo Schema di Decreto Legislativo correttivo del Codice degli appalti (video alla Camerae h 0:08:41 del video al Senato).
Riportiamo, di seguito, i punti affrontati dalla nostra Associazione, sintetizzati nel Dossier in allegato:
I punti condivisi
Lo Schema di Decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 ottobre, contiene importanti innovazioni positive, come, ad esempio:
– l’introduzione di una più compiuta disciplina delle varianti in corso d’opera, che contempla espressamente quelle per rinvenimenti imprevisti nonché per sorpresa geologica, idrica (et similia);
– il chiarimento sulle modalità di erogazione dell’anticipazione del prezzo nei contratti pluriennali di lavori, limitando la suddivisione per singolo anno contabile ai soli appalti di forniture e servizi (pluriennali);
– la spinta verso un maggiore allineamento ai settori ordinari della disciplina di quelli speciali dal momento che, come evidenziato più volte dall’ANCE, oggi rappresentano una componente sempre più rilevante della domanda pubblica;
– in tema di Partenariato pubblico-privato, l’introduzione della semplificazione del progetto di fattibilità, che alleggerisce gli oneri iniziali e favorisce la presentazione di proposte; il rafforzamento dei requisiti del promotore, che garantisce maggiore affidabilità già nella fase preliminare
I punti critici
1. Revisione prezzi: la misura dell’importo revisionale, rischia di rendere del tutto irrisori gli importi da corrispondere, in aumento e in diminuzione, nei confronti di entrambe le parti. Altra criticità riguarda il momento di riferimentoper il calcolo della stessa, individuato nel mesedel provvedimento di aggiudicazione. Quest’ultimo potrebbe non tenere conto delle variazioni, in aumento o diminuzione, verificatesi medio tempore. Infine, suscita perplessità anche l’obbligo di prevedere la clausola revisionale in termini analoghi a quelli previsti per l’appaltatore dall’articolo 60 del Codice anche per il subappaltatore e/o subfornitore.
Per rendere efficace il meccanismo revisionale, occorrerebbe:
– fissare la liquidazione dell’importo revisionale nella misura dell’80% dell’intera variazione, lasciando il valore del 5% unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, fissare le percentuali in 2% dell’importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90%, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta;
– prevedere che il momento di riferimento per il calcolo della revisione sia individuato nel mese del termine finale di presentazione delle offerte;
– lasciare all’autonomia negoziale delle parti la modalità di revisione dei prezzi da applicare ai contratti di
2. Contrattazione collettiva: l’introduzione del principio delle analoghe tutele contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro che non sono stipulati dalle parti comparativamente più rappresentative costituisce “un vulnus per la tutela della regolarità e la sicurezza del lavoro. È, pertanto, necessario introdurre una più rigorosa individuazione dei parametri stessi, per garantire le medesime tutele contenute nei contratti collettivi stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprese quelle che riconoscono un ruolo al sistema bilaterale nell’ambito della normativa antimafia, della legalità e della regolarità di impresa, della erogazione di prestazioni economiche, normative e di welfare per i lavoratori”.
3. Partenariato pubblico-privato: l’introduzione della valutazione comparativa preliminare tra le proposte è un appesantimento del procedimento di scelta del concessionario che non offre al promotore iniziale alcun incentivo alla presentazione spontanea della proposta, non essendo, peraltro, neanche previsto il ristoro delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità seppur in forma semplificata.
4. Subappalto: la modifica che consente ai soli subappaltatori di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite, consentendo agli appaltatori di utilizzare i lavori dati in subappalto, in sede di qualificazione, ai solo fini della dimostrazione della cifra d’affari complessiva, non appare in linea con le prescrizioni UE sul subappalto
5. Illecito professionale: la modifica non riconduce la fattispecie escludente delgrave illecito professionale entro confini più precisi. Bisognerebbe accompagnare come mezzo di prova, un accertamento giudiziale di carattere, se non definitivo, almeno di primo grado, eliminando la rilevanza delle penali.
6. Incremento delle spese generali: non viene attualizzata l’incidenza percentuale delle spese generali rispetto all’incremento dei costi non produttivi e ai maggiori oneri posti a carico degli appaltatori; resta il “vuoto normativo” consistente nella mancata riproposizione di un tetto massimo al punteggio economico (max 10%), per gli affidamenti di lavori.
FONTE: ANCE