Come già comunicato con la nostra circolare, la Legge 29 aprile 2024, n. 56 ha introdotto i benefici fiscali riconosciuti nell’ambito del c.d. “Piano Transizione 5.0”, il programma che mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta.
Il Piano prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato, sul suo Portale, la versione aggiornata delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali, di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.
In particolare, l’aggiornamento riguarda:
- le FAQ n. 2.14, 2.15 e 2.16, concernenti le procedure per l’accesso all’agevolazione nel caso in cui i beni oggetto del progetto di innovazione siano destinati a cantieri temporanei, i soggetti ammissibili al beneficio e la fase di conferma dell’avvio dell’investimento nel caso di contratti di leasing;
- la modifica della FAQ n. 3.7, pubblicata in data 08 ottobre 2024, concernente la rimozione della documentazione della dismissione di un veicolo agricolo con motore di tipo Stage I (o precedente) attraverso il certificato di rottamazione;
- le FAQ n.3.8, 3.9 e 3.10, concernenti la non obbligatorietà dell’alienazione del bene strumentale sostituito, gli impianti tecnici di servizio e le macchine agricole semoventi con motore endotermico alimentate a combustibile fossile;
- le FAQ n. 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17, inerenti alle procedure di calcolo del risparmio energetico;
- le FAQ n. 6.8, 6.9 e 6.10, riguardanti gli Impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- le FAQ n.10.1 e 10.2, concernenti l’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
Le FAQ sono in continuo aggiornamento anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE.