Utilizzo di PAD in alternativa al MEPA per gli affidamenti diretti di forniture e servizi: i chiarimenti del MIT

Con Parere del 29 ottobre 2024, n. 2961, l’Ufficio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito un chiarimento significativo in merito all’utilizzo delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) da parte delle Stazioni Appaltanti in riferimento agli affidamenti diretti. Tale chiarimento risponde ad alcuni dubbi espressi in relazione alle disposizioni contenute nel vademecum dell’ANAC riguardante gli affidamenti diretti, pubblicato il 28 agosto 2024 (cfr. notizia di ANCE EMILIA).

Il quesito posto da una Stazione Appaltante riguarda l’obbligo di procedere agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria di 140.000 euro, mediante il ricorso al MEPA, al Soggetto aggregatore o alla Piattaforma propria dell’Ente, possa essere esteso alle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate, anche e soprattutto alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Codice dei Contratti pubblici, in particolare dall’art. 25, che disciplina l’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale e il ciclo di vita digitale dell’appalto. Si interroga, inoltre, circa l’applicabilità di tale disposizione anche agli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria, data la loro natura specifica e le relative normative.

In risposta, l’Ufficio di supporto del MIT ha confermato che gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, come disciplinato dal primo comma dell’articolo 62 del nuovo Codice dei contratti pubblici, sono ancora in vigore: il parere ribadisce che le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificate, seppur diverse dal MEPA e dai Soggetti aggregatori regionali, possono essere considerate equivalenti a questi strumenti, purché rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente e siano in grado di garantire una gestione trasparente e adeguata del processo di acquisto.

Ne deriva che l’obbligo di utilizzare una piattaforma di approvvigionamento non si limita al MEPA o al soggetto aggregatore regionale, ma può essere esteso anche all’uso di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che offrano la medesima funzionalità e garanzie di trasparenza e concorrenza.

In merito all’applicabilità di queste disposizioni agli affidamenti di servizi di ingegneria, il MIT ha chiarito che, pur essendo tali servizi caratterizzati da peculiarità tecniche e normative specifiche, le stesse regole si applicano anche a questa tipologia di appalto. Pertanto, gli affidamenti per i servizi di ingegneria di importo tra i 5.000 e i 140.000 euro devono essere effettuati attraverso piattaforme elettroniche, siano esse il MEPA, una piattaforma regionale o una PAD certificata.



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