Progettazione e costruzione dighe e sbarramenti: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento del MIT

È entrato in vigore il 20 luglio 2024 il Regolamento contenuto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 14 maggio 2024, n. 94, che disciplina il procedimento di approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e l’esercizio degli sbarramenti di ritenuta, come dighe e traverse.

Il regolamento disciplina:

  • il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull’esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali delle opere di derivazione che traggono origine e sono direttamente alimentate dagli impianti di ritenuta;
  • l’individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.

Il Regolamento si allinea, altresì, alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, per quanto applicabile in linea tecnica ai concessionari di derivazione di acqua pubblica, in relazione alla progettazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, anche mediante l’adeguamento ai due nuovi livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo) previsti dalle norme sui lavori pubblici.

Sono esclusi dall’applicazione del regolamento:

  1. gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall’acqua;
  2. le casse di espansione in derivazione;
  3. le conche di navigazione;
  4. i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;
  5. le briglie;
  6. gli argini fluviali;
  7. le opere residuali di sbarramenti dismessi;
  8. le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali segnalate nel decreto;
  9. le opere di derivazione da prese su corsi d’acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate;
  10. le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome.

 

Infine, nel Regolamento si specifica che nel caso di dighe non rientranti nei limiti dimensionali previsti, le Regioni dovranno adottare o aggiornarepropri regolamenti, disciplinando l’approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.